Ricorso dell’Agenzia delle Entrate di Perugia contro la sentenza emanata dalla Commissione Tributaria dell’Umbria. Quest’ultima ha sottoscritto, in grado d’appello, un verbale di conciliazione con cui una società, che ha pagato soltanto una parte del debito e vale a dire una sola rata, si è trovata nella situazione di non dover nulla al fisco. L’Agenzia delle Entrate,
per questa motivazione, ha inoltrato ricorso ai giudici competenti per la cassazione della disposizione formulata dalla Commissione Tributaria dell’Umbria. L’ente dell’Agenzia delle Entrate si è appellato al 3° comma dell’art. 48 del d.lgs. n° 546 del 1992 che stabilisce che qualsiasi conciliazione tributaria, formalizzata da apposito verbale, si perfeziona soltanto con il pagamento dell’intera somma (da eseguirsi entro 20 giorni dalla sottoscrizione del verbale) dovuta oppure di una singola rata contestualmente però al rilascio di un’idonea garanzia per le restanti rate. Pertanto, qualora il pagamento sarà dilazionato, è necessario che il contribuente debitore rilasci per la restante parte una garanzia fideiussoria contestualmente al pagamento della prima rata. Soltanto in questa maniera il verbale di conciliazione tributaria produrrà i suoi effetti.
Antonino Alfano